PRIMA CAUSA PER IL CRACK FWU
COMUNICATO STAMPA PRIMA CAUSA PER IL CRACK FWU: SPERANZE PER I RISPARMIATORI ITALIANI Avviata un'azione legale contro l'intermediario finanziario che ha venduto le polizze, si aprono nuove prospettive per oltre 100.000 investitori coinvolti

Prima causa in Italia per il recente crack della compagnia assicurativa lussemburghese FWU Life Insurance, che ha coinvolto oltre 100.000 risparmiatori italiani per un investimento complessivi stimato intorno ai 360 milioni di euro. La novità di questa azione, promossa presso il Giudice di Pace di Conegliano (Treviso) dall'avvocato Giovanni Franchi di Parma per conto di un piccolo gruppo di risparmiatori veneti, è che non viene intentata contro la FWU stessa, dichiarata in liquidazione dal Tribunale del Lussemburgo il 31 gennaio 2025 e quindi insolvente, ma contro l'intermediario finanziario che aveva effettivamente venduto le polizze, la OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l. con sede a Verona. Questa strategia legale potrebbe dare una speranza concreta ai tanti risparmiatori italiani che avevano acquistato polizze FWU tramite un intermediario: in caso di successo, infatti, questa strada rappresenterebbe un’alternativa molto più favorevole rispetto alle procedure concorsuali della FWU che nel migliore dei casi consentiranno ai clienti il recupero solo una minima parte del capitale investito. L’avvocato Franchi è uno degli avvocati di riferimento in Italia nel campo della tutela dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori, si occupa di “risparmio tradito” dal crac Parmalat ed è presidente dell’associazione Konsumer Emilia Romagna. Già in passato il legale ha affrontato con successo casi che hanno portato al recupero del denaro investito in prodotti assicurativi del tipo di quelli emessi dalla FWU. Si tratta delle cosiddette polizze vita unit linked , contratti il cui valore è collegato all'andamento di determinati parametri finanziari, come indici di borsa o titoli strutturati. Negli atti presentati al Giudice di Pace veneto si spiega come la giurisprudenza abbia più volte sottolineato la natura prevalentemente finanziaria di queste polizze, poiché la prestazione non è legata ad un evento attinente alla vita umana, ma al valore dei titoli sottostanti. Nel caso oggetto della causa, che riguarda un investimento complessivo di circa 10.000 euro, i risparmiatori ricorrenti avevano acquistato le polizze unit linked dalla OVB Consulenza Patrimoniale, che aveva quindi agito come intermediario di questi prodotti in base ad un accordo con FWU che le consentiva di ricevere una percentuale sui ricavati delle vendite. Negli atti di causa si sostiene che OVB, avendo svolto di fatto funzioni di intermediario finanziario, era soggetta però agli obblighi previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dalle normative Consob. In particolare, l'intermediario avrebbe dovuto comunicare ai clienti la reale situazione finanziaria del gruppo FWU e i rischi insiti nell'acquisto di polizze destinate a diventare in breve tempo prive di valore. Cosa che invece, come sostengono i ricorrenti, non è avvenuta. In particolare, nella richiesta al Giudice di pace, si cita il mancato rispetto da parte della OVB dell’articolo 21 del TUF, che impone agli intermediari finanziari di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati", nonché degli articoli 27 e seguenti del regolamento Consob n. 11690/2007, che richiedono informazioni "corrette", "chiare" e "non fuorvianti". I ricorrenti hanno chiesto al Giudice di pace di dichiarare OVB Consulenza Patrimoniale responsabile e di condannarla al risarcimento integrale delle somme investite nelle polizze FWU, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. L’udienza è stata fissata per il 15 ottobre.










