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CRAC PARMALAT, TRIBUNALE PARMA RICONOSCE RIMBORSO PER UN PICCOLO AZIONISTA

Parmalat

Confconsumatori: "Ordinanza che fa scuola soprattutto per la nullità del contratto generale d’investimento e, per l’effetto, degli acquisti". Spiragli anche per Lehman Brothers

di Silvia Bia | 9 gennaio 2014


Aveva comprato azioni Parmalat a pochi giorni dall’esplosione di quello che è stato il crac dei record di sempre in Europa e ora, a distanza di dieci anni, il Tribunale di Parma ha condannato la banca che gliele aveva vendute a restituire la somma persa. A comunicare la vittoria lampo di un risparmiatore è Confconsumatori, che in meno di un anno dal ricorso ha ottenuto a tempo record un’ordinanza che dà ragione a un parmigiano che nel 2003 aveva investito nella multinazionale del latte di Calisto Tanzi.

Erano l’11 e il 15 dicembre del 2003 quando l’uomo impegnò circa 160mila euro in azioni Parmalat. Solo pochi giorni dopo, con il buco di 14 miliardi di euro emerso dai bilanci della società, quegli investimenti si sarebbero rivelati carta straccia. A distanza di dieci anni però l’azionista ha potuto riavere più di 110mila euro. A deciderlo è stata un’ordinanza che ha dichiarato la nullità del contratto di intermediazione finanziaria, condannando la banca venditrice a restituire al risparmiatore quando aveva perso. A dieci anni dal crac che travolse migliaia di piccoli investitori, si tratta di uno dei pochi casi in cui un risparmiatore è riuscito ad avere indietro tutti i soldi persicon il disastro finanziario della società di Collecchio.


Con l’ordinanza i giudici hanno riconosciuto il diritto di rimborso non più solo per gli obbligazionisti, ma anche per gli azionisti che avevano acquistato azioni Parmalat nel periodo prossimo al crac. È la prima volta inoltre che una condanna è contenuta non in una sentenza, come avviene solitamente, ma in un’ordinanza ottenuta in pochissimo tempo. Giovanni Franchi, il legale di Confconsumatori Parma che ha rappresentato il risparmiatore in giudizio, ha parlato di “un’ordinanza che fa scuola, oltre che per la celerità del procedimento (meno di un anno), anche e soprattutto perché il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto generale d’investimento e, per l’effetto, degli acquisti”. L’avvocato ha spiegato inoltre che la vittoria potrà essere richiamata anche dai risparmiatori che hanno perso denaro in operazioni finanziarie che non hanno raggiunto il termine di prescrizione, come gli acquisti di obbligazioni Lehman Brothers. “È una delle prime volte – ha aggiunto Franchi – che la giurisprudenza si occupa di acquisti non di obbligazioni, ma di azioni Parmalat effettuati quando ormai l’insolvenza del gruppo era nota a tutti”.


PARMALAT, I SUOI RISPARMI ERANO ANDATI IN FUMO NEL CRACK: UN GIUDICE ORDINA LA RESTITUZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

immagine di parmalat

Di Natascia Ronchetti - 10 gennaio 2013


PARMA – Con una decisione che potrebbe avere ripercussioni anche su altre banche e altri investitori il Tribunale di Parma ha imposto a Cariparma la restituzione a un cliente dei risparmi che alla fine del 2003 aveva investito in titoli Parmalat. Per il crack di Lehman Brothers come per quelli di altre società travolte dalla Grande crisi non è infatti ancora scattata la prescrizione che la legge fissa a dieci anni dall'investimento.

L'ordinanza che riguarda l'istituto di credito del gruppo Crédit Agricole porta la firma del giudice Antonella Ioffredi ed è stata depositata il 30 dicembre scorso. Ed è destinata a fare scuola. «Il Tribunale – spiega Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori – ha accolto la nostra tesi. Non solo il legale della banca non aveva sottoscritto il contratto generale di investimento ma non aveva nemmeno rinnovato il contratto stesso in virtù dell'entrata in vigore del Tuf, il Testo Unico Finanziario». Il contratto era infatti anteriore all'approvazione del Testo unico, avvenuta nel 1998. Fatto che ha determinato la nullità per difetto di forma dell'acquisto delle azioni Parmalat, con un pronunciamento lampo, a sette mesi dal ricorso presentato dal risparmiatore assistito da Confconsumatori, grazie alla riforma del codice di procedura civile introdotta dalla legge 69 del 2009.

In questo modo il risparmiatore ha ottenuto la restituzione di quasi 110 mila euro, su un totale di 160 mila investiti in bond Parmalat tra l'11 e il 15 dicembre, vale a dire poco prima del colossale crack (una parte, oltre 50000 euro, era già tornata in suo possesso). Il giudice ha fatto riferimento all'orientamento consolidato in base al quale «la Consob ha il potere di imporre agli intermediari finanziari che determinate tipologie di contratto possano o debbano essere stipulate per iscritto», così come «determinate tipologie di operazioni siano consacrate in altrettanti obblighi di forma-contenuto». Il contratto non corrispondeva ai contenuti voluti da «norme inderogabili di legge a tutela dell'ordine pubblico economico e del pubblico risparmio». La banca è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.


BOND ARGENTINA: CONFCONSUMATORI, CASSAZIONE RIAPRE TERMINI PRESCRIZIONE

Aderenti a Tfa possono avviare causa civile contro la banca (Il Sole 24 Ore Radiocor) 

Roma, 20 gen. - "La Corte di Cassazione ha di fatto riaperto i termini di prescrizione per le azioni civili nei confronti delle banche che hanno alienato i così detti 'Tango Bond'.
Con tale pronuncia - afferma Confconsumatori in una nota - la Suprema Corte ha infatti stabilito che esiste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l' intermediario finanziario che li ha venduti.
'Da questa sentenza, relativa ad obbligazioni Cirio - commenta Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma - discende che chi ha aderito al Tfa, ossia alla Task Force Argentina, può oggi promuovere azioni civili contro la banca venditrice.
In altre parole, è ancora possibile agire nei confronti dell'Istituto di credito per far dichiarare la nullità dell'ordine ex art. 23 TUF per mancanza del contratto generale d' investimento, in quanto quest'ultimo è privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell'Istituto, o ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 58/98, se lo stesso è stato fatto a casa propria con un promotore senza che nel contratto fosse indicato il diritto di recesso entro sette giorni'.
Il risparmiatore che ha investito in obbligazioni argentine, dunque, conclude Confconsumatori, può ancora sperare di recuperare i propri soldi. Ma, per impedire che il relativo diritto si prescriva, è necessario inviare una lettera interruttiva della prescrizione. Le sedi di Confconsumatori sono a disposizione dei risparmiatori 'traditi'. com-red (RADIOCOR) 20-01-14 15:22:16 (0326) 5 NNNN.

CONFCONSUMATORI: BOND ARGENTINA, RIAPERTI I TERMINI DI PRESCRIZIONE

Il risparmiatore che ha investito in obbligazioni argentine può ancora sperare di recuperare i propri soldi. Una sentenza della Cassazione offre infatti la possibilità a chi aveva aderito alla Task Force Argentina di avviare una causa civile.
è quanto rende noto Confconsumatori: è con la sentenza n. 27875/13 che la Corte di Cassazione ha, di fatto, riaperto i termini di prescrizione per le azioni civili nei confronti delle banche che hanno alienato Tango Bond.
Con tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che esiste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l' intermediario finanziario che li ha venduti .
Commenta l'avvocato Giovanni Franchi di Confconsumatori Parma: "Da questa sentenza, relativa ad obbligazioni Cirio, discende che chi ha aderito al TFA, ossia alla Task Force argentina, può oggi promuovere azioni civili contro la banca venditrice. In altre parole, è ancora possibile agire nei confronti dell'Istituto di credito per far dichiarare la nullità dell'ordine ex art. 23 TUF per mancanza del contratto generale d' investimento, in quanto quest'ultimo è privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto, o ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 58/98, se lo stesso è stato fatto a casa propria con un promotore senza che nel contratto fosse indicato il diritto di recesso entro sette giorni".
Per impedire che il relativo diritto si prescriva è necessario inviare una lettera interruttiva della prescrizione.

BOND ARGENTINA, CASSAZIONE RIAPRE TERMINI PRESCRIZIONE

"La Corte di Cassazione ha di fatto riaperto i termini di prescrizione per le azioni civili nei confronti delle banche che hanno alienato i così detti Tango Bond.”

“Con tale pronuncia", afferma Confconsumatori in una nota, "la Suprema Corte ha infatti stabilito che esiste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l' intermediario finanziario che li ha venduti".
Da questa sentenza, relativa ad obbligazioni Cirio, commenta Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma, discende che chi ha aderito al Tfa, ossia alla Task Force Argentina, può oggi promuovere azioni civili contro la banca venditrice.
In altre parole, è ancora possibile agire nei confronti dell'Istituto di credito per far dichiarare la nullità dell'ordine ex art. 23 TUF per mancanza del contratto generale d' investimento, in quanto quest'ultimo è privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto, o ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 58/98, se lo stesso è stato fatto a casa propria con un promotore senza che nel contratto fosse indicato il diritto di recesso entro sette giorni.
Il risparmiatore che ha investito in obbligazioni argentine, dunque, conclude Confconsumatori, può ancora sperare di recuperare i propri soldi. Ma, per impedire che il relativo diritto si prescriva, è necessario inviare una lettera interruttiva della prescrizione. Le sedi di Confconsumatori sono a disposizione dei risparmiatori traditi.

BOND ARGENTINA: RIAPERTI I TERMINI DI PRESCRIZIONE
IN BASE A UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE È ANCORA POSSIBILE PROMUOVERE AZIONI CIVILI CONTRO LA BANCA

Comunicato stampa di Confconsumatori Con sentenza n. 27875/13 la Corte di Cassazione ha, di fatto, riaperto i termini di prescrizione per le azioni civili nei confronti delle banche che hanno alienato i c.d. Tango Bond.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che esiste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l' intermediario finanziario che li ha venduti.
«Da questa sentenza, relativa ad obbligazioni Cirio, - commenta l' avvocato Giovanni Franchi di Confconsumatori Parma - discende che chi ha aderito al TFA, ossia alla c.d. Task Force argentina, può oggi promuovere azioni civili contro la banca venditrice. In altre parole, è ancora possibile agire nei confronti dell' Istituto di credito per far dichiarare la nullità dell' ordine ex art. 23 TUF per mancanza del contratto generale d' investimento, in quanto quest' ultimo è privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell' istituto, o ai sensi dell' art. 30 d.lgs. n. 58/98, se lo stesso è stato fatto a casa propria con un promotore senza che nel contratto fosse indicato il diritto di recesso entro sette giorni».
Il risparmiatore che ha investito in obbligazioni argentine, dunque, può ancora sperare di recuperare i propri soldi. Ma, per impedire che il relativo diritto si prescriva è necessario inviare una lettera interruttiva della prescrizione. Le sedi di Confconsumatori sono a disposizione dei risparmiatori "traditi".

«TANGO BOND»: RIAPERTI I TERMINI DI PRESCRIZIONE

La Confconsumatori di Parma ricorda che la sentenza 27875/13 della Corte di Cassazione ha di fatto riaperto i termini di prescrizione per le azioni civili nei confronti delle banche che hanno alienato i «Tango Bond».

La Suprema Corte ha stabilito che esiste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l' intermediario finanziario che li ha venduti. «Da questa sentenza, relativa a obbligazioni Cirio, - commenta l' avvocato Giovanni Franchi- discende che chi ha aderito al TFA, la cosiddetta Task Force argentina, può promuovere azioni civili contro la banca venditrice». Chi ha investito in obbligazioni argentine, dunque, può ancora sperare di recuperare i soldi. Ma, per impedire che il relativo diritto si prescriva è necessario inviare una lettera interruttiva della prescrizione o contattare Confconsumatori.

BOND ARGENTINA: RIAPERTI I TERMINI DI PRESCRIZIONE

Una sentenza della Cassazione offre la possibilità di avviare una causa civile.
Con sentenza n. 27875/13 la Corte di Cassazione ha, di fatto, riaperto i termini di prescrizione per le azioni civili nei confronti delle banche che hanno alienato i c.d. Tango Bond.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che esiste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l' intermediario finanziario che li ha venduti.
«Da questa sentenza, relativa ad obbligazioni Cirio, - commenta l' avvocato Giovanni Franchi di Confconsumatori Parma - discende che chi ha aderito al TFA, ossia alla c.d. Task Force argentina, può oggi promuovere azioni civili contro la banca venditrice. In altre parole, è ancora possibile agire nei confronti dell'Istituto di credito per far dichiarare la nullità dell'ordine ex art. 23 TUF per mancanza del contratto generale d'investimento, in quanto quest'ultimo è privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto, o ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 58/98, se lo stesso è stato fatto a casa propria con un promotore senza che nel contratto fosse indicato il diritto di recesso entro sette giorni».
Il risparmiatore che ha investito in obbligazioni argentine, dunque, può ancora sperare di recuperare i propri soldi. Ma, per impedire che il relativo diritto si prescriva è necessario inviare una lettera interruttiva della prescrizione. Le sedi di Confconsumatori sono a disposizione dei risparmiatori "traditi".

TANGO BOND, RINVIATA LA PRESCRIZIONE

La Corte di Cassazione ha «di fatto riaperto i termini di prescrizione per le azioni civili nei confronti delle banche che hanno alienato i cosiddetti Tango Bond».

Con la sentenza 27875/13, ha fatto sapere ieri Confconsumatori, la Suprema Corte ha infatti stabilito che esiste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l'intermediario finanziario che li ha venduti.
«Da questa sentenza, relativa a obbligazioni Cirio, discende che chi ha aderito alla Tfa, ossia alla Task Force Argentina, può oggi promuovere azioni civili contro la banca venditrice», ha commentato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma.
«In altre parole, è ancora possibile agire nei confronti dell'istituto di credito per far dichiarare la nullità dell'ordine ex articolo 23 Tuf per mancanza del contratto generale d'investimento».
Il risparmiatore che ha investito in obbligazioni argentine, ha concluso Confconsumatori, può ancora sperare di recuperare i propri soldi. Ma, per impedire che il relativo diritto si prescriva, è necessario inviare una lettera interruttiva della prescrizione. Le sedi di Confconsumatori sono a disposizione dei risparmiatori coinvolti nella vicenda. (riproduzione riservata)

COMUNICATO STAMPA

Cirio: nuova vittoria in appello da 63 mila euro
La Corte d’appello ha chiarito l’errore del Tribunale dando ragione al consumatore che aveva acquistato i bond, già pericolosi nel 2001

Bologna, 11 settembre 2013 – Il Tribunale gli aveva dato torto, costringendolo a pagare ingentissime spese, ma l’associato di Confconsumatori ha deciso di fare appello e la Corte ha ribaltato la prima sentenza, affermando che i titoli Cirio, acquistati nel 2001, erano già pericolosissimi e la banca non ha adempiuto ai propri obblighi informativi. L’Istituto di credito è stato condannato al risarcimento dei danni per 63.000 euro, pari alla somma investita nell'acquisto di titoli Cirio, oltre interessi e spese di lite.
Nel caso in questione la Corte d’appello, a differenza del Tribunale che aveva respinto la domanda e condannato l’investitore alla rifusione delle spese, ha ritenuto la ricorrenza della responsabilità risarcitoria, perché l’Istituto di credito non aveva tenuto conto dell’inadeguatezza dell’operazione per l’investitore, nel cui profilo risultava una bassa propensione al rischio. Si legge nella sentenza che l’inadeguatezza non era stata comunicata dalla banca all'investitore nell'ordine di acquisto secondo quanto disposto dall’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, ai sensi del quale la Banca doveva richiedere in forma scritta la manifestazione del cliente di voler procedere all'investimento. Di l’obbligo a carico della banca di risarcire il pregiudizio arrecato al risparmiatore.
«Un’altra sentenza importante - dichiara l’avv.Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio l’investitore - perché la Corte d’appello di Bologna ha chiarito l’errore commesso dal Tribunale, che aveva costretto il povero risparmiatore a doversi difendere contro la richiesta della banca di rifusione di ingentissime spese. La Corte ha sancito che le obbligazioni Cirio già nel 2001 erano titoli pericolosissimi, talmente pericolosi da rendere indispensabile l’informativa prescritta dall’art. 29 Reg. Consob n. 11526/98 e la specifica accettazione del cliente».
«È soprattutto importante - aggiunge l’avv. Franchi – che si sia tenuto conto della dichiarazione espressa dall'investitore in sede di assunzione del profilo di rischio, nel senso che se uno non è disposto ad rischiare il proprio denaro, non gli si può consigliare l’acquisto di titoli pericolosi, come già al tempo erano i bond Cirio. se ne deve tenere conto quando si valuta il comportamento della banca. Ed era forse il caso, come purtroppo non sempre è accaduto, che la magistratura tenesse conto della pericolosità e del profilo di rischio dell’investitore anche in diverse cause intraprese da molti acquirenti di titoli Parmalat e Argentina finite con la soccombenza dell’investitore. La Corte d’Appello ha eliminato un macroscopico errore del Tribunale, dal quale era derivata la richiesta di pagamento di ingentissime spese».

COMUNICATO STAMPA

Tango Bond e titoli Birs: vittoria da oltre 1 milione
Avevano raccolto una fortuna vendendo tovaglie in spiaggia, poi, malconsigliati, hanno perso tutto: ora riavranno oltre 1 milione di euro

Parma, 10 ottobre 2013 – Avevano raccolto una fortuna vendendo tovaglie in spiaggia per una vita, poi hanno affidato i risparmi alla Banca e li hanno visti svanire nel nulla. Oggi, dopo la vittoria in appello, riavranno oltre un milione di euro. Ancora una vittoria di Confconsumatori per una coppia di associati toscani che nel 1999 aveva acquistato obbligazioni argentine per 827.375,34 €, ed effettuato un’operazione d’investimento in titoli Birs da 167.606,44 €. La Corte d’appello di Firenze ha condannare l’Istituto di credito alla restituzione e al risarcimento dei danni, pari alle somme investite, oltre interessi e spese di lite, per la complessiva somma di 1.366.771,62 €, con la deduzione delle cedole incassate e dell’odierno valore dei bond argentini.
La coppia toscana, nel corso degli anni, aveva raccolto un ingente patrimonio, vendendo lenzuola, tovaglie e capi di abbigliamento sulle spiagge. Ingente patrimonio che avrebbe dovuto essere utilizzato per i figli ormai grandi. Ma, malamente consigliati da una filiale di un importante Istituto di credito, i coniugi avevano perso praticamente tutto e a nulla era servito rivolgersi ad un avvocato, perché la causa di primo grado davanti al Tribunale di Pistoia era finita con la loro soccombenza. A questo punto, perse praticamente le speranze, i due hanno contattato la sede di Confconsumatori. Da lì è iniziato il percorso che ha portato all'appello della prima pronuncia.
È così accaduto che la Corte d’appello di Firenze, a differenza del Tribunale che aveva respinto la domanda e condannato gli investitori alla rifusione delle spese, ha ritenuto, relativamente all'acquisto dei titoli argentini, la nullità degli ordini per difetto di forma a causa della mancanza del contratto generale d’investimento. Circa l’altra operazione, titoli Birs il giudice d’appello ha condannato l’Istituto al risarcimento del danno, corrispondente alla differenza tra capitale investito e l’importo riscosso, per essere mancate le necessarie informazioni su titoli pericolosissimi, in quanto incorporanti derivati.
«Un’altra sentenza decisiva - commenta l’avv. Giovanni Franchi, legale Confconsumatori, che ha difeso in giudizio la coppia di investitori insieme all’avv. Piero Catelani - perché dimostra che le Corti d’appello sono pronte a correggere i molteplici errori commessi dai Tribunali in questa materia. Purtroppo spesso i risparmiatori non proseguono nel giudizio a causa delle ingentissime spese connesse ad una causa di questo tipo». Per quanto riguarda la decisione «È soprattutto importante - aggiunge l’avv. Franchi – che si sia tenuto conto, benché la circostanza non fosse stata dedotto in primo grado, della mancanza del contratto generale d’investimento, mancanza che, a dispetto dell’art. 23 TUF, può essere rilevata anche d’ufficio e in secondo grado, se prima non dedotta, quando il suo accertamento produca, come nella specie, effetti favorevoli al consumatore»

COMUNICATO STAMPA

Parmalat: vittoria flash da 100 mila euro per un’azionista di Parma
Un’ordinanza che fa scuola ottenuta a meno di un anno dal ricorso: pochissimi gli azionisti ad avere recuperato i risparmi persi nel crak.

Parma, 9 gennaio 2014 – Oltre 110 mila euro sono tornati nelle tasche di un azionista Parmalat, a 10 anni dal default. Un’ordinanza del Tribunale ottenuta a meno di un anno dal ricorso, che riconosce il diritto al rimborso non più solo degli obbligazionisti, ma anche degli azionisti che avevano acquistato in prossimità del crack.
Il Tribunale di Parma, infatti, ha riconosciuto con una recentissima ordinanza il diritto al risarcimento del parmigiano che aveva investito circa 160 mila euro in azioni Parmalat l’11 e il 15 dicembre 2003, ossia poco prima del disastro. Il Tribunale, dunque, a distanza di neppure un anno dalla presentazione del ricorso, ha dichiarato la nullità del contratto d’intermediazione finanziaria e ha condannato la banca venditrice alla restituzione della perdita, perdita pari a circa 110 mila euro, poiché l’investitore aveva alienato parte dei titoli, oltre agli interessi e le spese.
La particolarità del provvedimento - anche se non è la prima vittoria lampo di Confconsumatori – sta, nella circostanza che la condanna sia contenuta non come normalmente avviene in una sentenza, ma in un’ordinanza ottenuta in pochissimo tempo alla fine del procedimento sommario di cognizione, introdotto con la riforma del codice di procedura civile contenuta nella legge 18 giugno 2009 n. 69.
«È questa una delle prime volte che la giurisprudenza si occupa di acquisti non di obbligazioni, ma di azioni Parmalat effettuati quando ormai l’insolvenza del gruppo era nota a tutti – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale Confconsumatori Parma che ha tutelato in giudizio il risparmiatore – Un’ordinanza che fa scuola, oltre che per la celerità del procedimento (meno di un anno), anche e soprattutto perché il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto generale d’investimento e, per l’effetto, degli acquisti. Il contratto generale d’investimento, infatti, non era stato sottoscritto dal legale rappresentante dell’Istituto e, soprattutto, era anteriore all'entrata in vigore del TUF (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) e non era mai stato rinnovato. Questa ordinanza è importantissima, in quanto potrà essere richiamata dai risparmiatori che hanno perso denaro in operazioni finanziarie per le quali non è ancora maturato il termine di prescrizione, come ad esempio gli acquisti di obbligazioni Lehman Brothers».

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Tg Emilia Romagna 9/1/2014 

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