Considerazioni sulle polizze FWU
Il fallimento della FWU Life Insurance Lux S.A. e le implicazioni per i risparmiatori italiani

Il 31 gennaio 2025 il Tribunale del Lussemburgo su richiesta di CCA (Commissariat aux Assurances, l’Autorità di controllo del mercato assicurativo lussemburghese) ha dichiarato lo scioglimento e la liquidazione della compagnia assicurativa FWU Life Insurance Lux S.A. alla quale erano stati dati sei mesi di tempo per risollevarsi dalla sua situazione critica. Ma i sei mesi non sono bastati e il piano di risanamento è fallito. Per questo l’Autorità ha chiesto lo scioglimento e la liquidazione della compagnia assicurativa. E il 31 gennaio il Tribunale del Lussemburgo ha emesso la sentenza di liquidazione.
Il gruppo FWU ha venduto prodotti assicurativi vita in Francia, Olanda, Austria, Germania, Spagna, Lussemburgo ed anche in Italia dove si contano 100.000 risparmiatori coinvolti per un totale di 360 milioni di euro raccolti dall’assicurazione. Soprattutto in Lombardia e Veneto.
Il che rende necessarie alcune considerazioni su tali prodotti.
Sotto il nome di index linked o unit linked possiamo trovare sia obbligazioni, sia polizze assicurative.
Le prime (letteralmente: collegate a un indice) sono obbligazioni il cui rendimento non è certo, ma può dipendere: dall’andamento di indici di Borsa (come l’indice S&P MIB della Borsa di Milano), di alcune azioni, dalle valute estere; dalle quotazioni delle materie prime (come il petrolio o il rame); o altro ancora. La struttura delle obbligazioni index linked è spesso molto complicata e ci sono diversi tipi di prodotto. Le combinazioni possibili sono infinite e le condizioni da rispettare per ottenere la cedola o la rivalutazione del capitale possono essere moltissime.
Le polizze index linked (quelle alienate da FWU sono definite unit linked, ma sono identiche) funzionano come le obbligazioni index linked. L’unica differenza è la presenza di un’assicurazione sulla vita per il periodo della durata della polizza. Se il contraente, cioè chi ha stipulato la polizza index linked e ha versato il premio, muore prima della scadenza del periodo di investimento, i beneficiari riceveranno un importo calcolato secondo i termini previsti nel contratto. Ma l'obiettivo principale delle polizze index linked è l'investimento, non l’assicurazione.
Come si è detto, le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indicizzato) all’andamento di un determinato parametro. In questo tipo di contratti, l’indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario che riflette l’andamento dei prezzi al consumo ovvero alla possibilità concessa all’assicurato di partecipare alla performance delle riserve tecniche della stessa compagnia di assicurazione. Gli indici di riferimento sono in genere di tipo borsistico o azionario. In sostanza, è come se l’assicurato avesse investito in titoli azionari strutturati dal rendimento variabile a seconda dell’indice di riferimento.
Già nel 2001 l’isvap con la circolare n. 451 era intervenuto per disciplinare alcuni aspetti delle polizze index-unit linked precisando quali sono gli indici di riferimento a cui ricollegare le prestazioni garantite da questo tipo di contratti. In particolare, secondo quanto specificato nella richiamata circolare, tali indici devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:
a) essere costruiti su strumenti finanziari, come definiti dall'art. 1 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito per brevità: TUF) e dai regolamenti di attuazione del citato decreto – quotati su mercati regolamentati;
b) essere pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza coerente con la valorizzazione prevista in polizza;
c) essere calcolati da soggetti terzi, indipendenti rispetto alla compagnia di assicurazione e agli emittenti gli strumenti finanziari su cui sono costruiti;
d) essere calcolati in base a criteri di determinazione, resi disponibili agli interessati, che disciplinino anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcuni degli strumenti finanziari su cui sono costruiti.
Per quanto riguarda gli «altri valori di riferimento» (per esempio un titolo strutturato) i requisiti di cui sopra devono sussistere per tutti i parametri o attivi sottostanti che, influenzando i profili di rischio/rendimento di detti «valori», ne determinano, direttamente o indirettamente, l’indicizzazione.
Venendo alla giurisprudenza in materia è da escludersi che tali polizze possano correttamente definirsi quali contratto di assicurazione sulla vita. Questo, per l’art. 1882 c.c., è infatti il contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare all’assicurato un capitale o una rendita “al verificarsi un evento attinente alla vita umana”. Quelle in parola sono invece definite come polizze le cui prestazioni contrattuali sono direttamente collegate al valore di una quota connessa a fondi comuni.
Dopo aver negato la ricorrenza di un’assicurazione sulla vita – perché, come detto, la prestazione non è legata ad un evento attinente la vita umana, ma al valore di titoli –, i Tribunali, che si sono occupati della materia, sempre sulla base di tali circostanze concludono per la natura esclusivamente finanziaria di questi contratti e, per l’effetto, la loro soggezione alle normativa in materia d’intermediazione finanziaria, ossia, ratione temporis, il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Di qui la nullità del contratto per difetto di forma a norma dell’art. 23, richiedendo tale disposizione la preventiva stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, altresì chiamato contratto quadro e master agreement, destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra cliente e intermediario. Difatti, per la giurisprudenza “Ove, nell'ambito di una polizza index linked, la prestazione della compagnia di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell'intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a quelle relative alle operazioni inadeguate, qualora l'investitore abbia impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo patrimonio mobiliare”1. Orientamento confermato anche dal Tribunale di Parma2, secondo cui “Non può definirsi quale polizza vita il contratto che preveda un investimento finanziario che non sia finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale, la cui redditività sia esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la restituzione alla scadenza del capitale versato”.
La conclusione cui simo pervenuti trova oggi conferma nel d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. È questo, come noto, il decreto legislativo con il quale il legislatore ha aggiunto all’art. 1 d.lgs. n. 58/98 la lettera w bis, in forza della quale sono oggi soggetti alla disciplina dell’intermediazione finanziaria anche i “prodotti finanziati messi da imprese di assicurazione”.
Se la vendita dele polizze emesse da FWU Life Insurance Lux S.A. deve ritenersi nulla per difetto di forma, deve agirsi nei confronti dell’alienante, con la speranza che questi abbia le somme necessarie per rifondere l’investimento con gli interessi.
Se si tratta, come probabile, di banche o di società intermediarie, il recupero non sarà difficile.
In altre parole, chi ha investito in queste polizze ha ancora la speranza di ottenere la rifusione dell’investimento, sempre che, come detto, il c.d. promotore, che ha venduto il prodotto, abbia un patrimonio sufficiente per la restituzione
1 Trib. Venezia 24 giugno 2010, in il caso.it










