Considerazioni sulle polizze FWU

Franchi Giovanni • 4 febbraio 2025

Il fallimento della FWU Life Insurance Lux S.A. e le implicazioni per i risparmiatori italiani

Il 31 gennaio 2025 il Tribunale del Lussemburgo su richiesta di CCA (Commissariat aux Assurances, l’Autorità di controllo del mercato assicurativo lussemburghese) ha dichiarato lo scioglimento e la liquidazione della compagnia assicurativa FWU Life Insurance Lux S.A. alla quale erano stati dati sei mesi di tempo per risollevarsi dalla sua situazione critica. Ma i sei mesi non sono bastati e il piano di risanamento è fallito. Per questo l’Autorità ha chiesto lo scioglimento e la liquidazione della compagnia assicurativa. E il 31 gennaio il Tribunale del Lussemburgo ha emesso la sentenza di liquidazione. 

 

Il gruppo FWU ha venduto prodotti assicurativi vita in Francia, Olanda, Austria, Germania, Spagna, Lussemburgo ed anche in Italia dove si contano 100.000 risparmiatori coinvolti per un totale di 360 milioni di euro raccolti dall’assicurazione. Soprattutto in Lombardia e Veneto.

 

Il che rende necessarie alcune considerazioni su tali prodotti.


 Sotto il nome di index linked o unit linked possiamo trovare sia obbligazioni, sia polizze assicurative.

 

 Le prime (letteralmente: collegate a un indice) sono obbligazioni il cui rendimento non è certo, ma può dipendere: dall’andamento di indici di Borsa (come l’indice S&P MIB della Borsa di Milano), di alcune azioni, dalle valute estere; dalle quotazioni delle materie prime (come il petrolio o il rame); o altro ancora. La struttura delle obbligazioni index linked è spesso molto complicata e ci sono diversi tipi di prodotto. Le combinazioni possibili sono infinite e le condizioni da rispettare per ottenere la cedola o la rivalutazione del capitale possono essere moltissime.

 

Le polizze index linked (quelle alienate da FWU sono definite unit linked,  ma sono identiche)    funzionano come le obbligazioni index linked. L’unica differenza è la presenza di un’assicurazione sulla vita per il periodo della durata della polizza. Se il contraente, cioè chi ha stipulato la polizza index linked e ha versato il premio, muore prima della scadenza del periodo di investimento, i beneficiari riceveranno un importo calcolato secondo i termini previsti nel contratto. Ma l'obiettivo principale delle polizze index linked è l'investimento, non l’assicurazione.

 

Come si è detto, le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indicizzato) all’andamento di un determinato parametro. In questo tipo di contratti, l’indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario che riflette l’andamento dei prezzi al consumo ovvero alla possibilità concessa all’assicurato di partecipare alla performance delle riserve tecniche della stessa compagnia di assicurazione. Gli indici di riferimento sono in genere di tipo borsistico o azionario. In sostanza, è come se l’assicurato avesse investito in titoli azionari strutturati dal rendimento variabile a seconda dell’indice di riferimento.

 

Già nel 2001 l’isvap con la circolare n. 451 era intervenuto per disciplinare alcuni aspetti delle polizze index-unit linked precisando quali sono gli indici di riferimento a cui ricollegare le prestazioni garantite da questo tipo di contratti. In particolare, secondo quanto specificato nella richiamata circolare, tali indici devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

a) essere costruiti su strumenti finanziari, come definiti dall'art. 1 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito per brevità: TUF) e dai regolamenti di attuazione del citato decreto – quotati su mercati regolamentati;

b) essere pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza coerente con la valorizzazione prevista in polizza;

c) essere calcolati da soggetti terzi, indipendenti rispetto alla compagnia di assicurazione e agli emittenti gli strumenti finanziari su cui sono costruiti;

d) essere calcolati in base a criteri di determinazione, resi disponibili agli interessati, che disciplinino anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcuni degli strumenti finanziari su cui sono costruiti.


Per quanto riguarda gli «altri valori di riferimento» (per esempio un titolo strutturato) i requisiti di cui sopra devono sussistere per tutti i parametri o attivi sottostanti che, influenzando i profili di rischio/rendimento di detti «valori», ne determinano, direttamente o indirettamente, l’indicizzazione.

 

Venendo alla giurisprudenza in materia è da escludersi che tali polizze possano correttamente definirsi quali contratto di assicurazione sulla vita. Questo, per l’art. 1882 c.c., è infatti il contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare all’assicurato un capitale o una rendita “al verificarsi un evento attinente alla vita umana”. Quelle in parola sono invece definite come polizze le cui prestazioni contrattuali sono direttamente collegate al valore di una quota connessa a fondi comuni.


Dopo aver negato la ricorrenza di un’assicurazione sulla vita – perché, come detto, la prestazione non è legata ad un evento attinente la vita umana, ma al valore di titoli –, i Tribunali, che si sono occupati della materia, sempre sulla base di tali circostanze concludono per la natura esclusivamente finanziaria di questi contratti e, per l’effetto, la loro soggezione alle normativa in materia d’intermediazione finanziaria, ossia, ratione temporis, il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.


Di qui la nullità del contratto per difetto di forma a norma dell’art. 23, richiedendo tale disposizione la preventiva stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, altresì chiamato contratto quadro e master agreement, destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra cliente e intermediario. Difatti, per la giurisprudenza “Ove, nell'ambito di una polizza index linked, la prestazione della compagnia di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell'intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a quelle relative alle operazioni inadeguate, qualora l'investitore abbia impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo patrimonio mobiliare”1. Orientamento confermato anche dal Tribunale di Parma2, secondo cui “Non può definirsi quale polizza vita il contratto che preveda un investimento finanziario che non sia finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale, la cui redditività sia esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la restituzione alla scadenza del capitale versato”.


La conclusione cui simo pervenuti trova oggi conferma nel d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. È questo, come noto, il decreto legislativo con il quale il legislatore ha aggiunto all’art. 1 d.lgs. n. 58/98 la lettera w bis, in forza della quale sono oggi soggetti alla disciplina dell’intermediazione finanziaria anche i “prodotti finanziati messi da imprese di assicurazione”.

 

Se la vendita dele polizze emesse da FWU Life Insurance Lux S.A. deve ritenersi nulla per difetto di forma, deve agirsi nei confronti dell’alienante, con la speranza che questi abbia le somme necessarie per rifondere l’investimento con gli interessi.

 

Se si tratta, come probabile, di banche o di società intermediarie, il recupero non sarà difficile.

 

In altre parole, chi ha investito in queste polizze ha ancora la speranza di ottenere la rifusione dell’investimento, sempre che, come detto, il c.d. promotore, che ha venduto il prodotto, abbia un patrimonio sufficiente per la restituzione

1 Trib. Venezia 24 giugno 2010, in il caso.it

2 Trib. Parma 10 agosto 2010, in il caso.it

Autore: Franchi Giovanni • 1 luglio 2026
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Autore: Franchi Giovanni • 9 febbraio 2026
Azioni legali a Bergamo e Verona per oltre 800.000 euro: strategia alternativa alla procedura fallimentare apre le speranze per i 100.000 risparmiatori italiani coinvolti nel dissesto della compagnia lussemburghese.
Autore: Franchi Giovanni • 5 novembre 2025
Milano - Nuova ed importante sentenza a Milano sul tema sempre più esplosivo dei malati di Alzheimer ricoverati nelle RSA. Dopo le recenti pronunce della Cassazione e della Corte di Appello di Milano, che hanno riconosciuto il diritto per queste persone di non pagare le rette, la questione è diventata infatti un’emergenza nazionale, riguardando oltre 1 milione di famiglie e una spesa annua superiore ai 10 miliardi che secondo le ultime sentenze dovrebbero essere interamente a carico del Servizio Sanitario. E’ in questo contesto che nei giorni scorsi il Tribunale del capoluogo lombardo, spesso pronunciatosi a sfavore delle famiglie dei malati in casi analoghi, ha deciso di revocare un decreto ingiuntivo che il colosso della assistenza privata Kos Care s.r.l. aveva ottenuto nei confronti del nipote di una anziana signora malata di Alzheimer e ricoverata in una delle RSA gestite dalla società. La vicenda oggetto della decisione riguarda il caso di una anziana donna da Alzheimer e demenza senile, ricoverata presso la RSA “Residenza Anni Azzurri San Sisto” e nel frattempo venuta a mancare. Il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale di Milano su richiesta della Kos Care nei confronti del nipote della signora, obbligato in solido, riguardava il pagamento di 15.200 euro di rette (oltre a interessi e spese legali) che il nipote aveva deciso di non corrispondere su consiglio del suo legale Giovanni Franchi, avvocato di riferimento in questa materia (suoi tutti gli ultimi casi che hanno portato alle recenti decisioni in Cassazione). Il Tribunale di Milano, al quale lo Studio Franchi si è rivolto per opporsi al decreto ingiuntivo, ha deciso di revocare il proprio provvedimento, accogliendo l’eccezione d’incompetenza per territorio avanzata dal legale. La richiesta del decreto ingiuntivo, infatti, applicandosi al caso il Codice del Consumo, avrebbe dovuto essere presentata dalla Kos Care non a Milano, ma a Bergamo dove il nipote della signora scomparsa risiede, in applicazione del principio secondo cui nelle controversie riguardanti i consumatori (come è qualificato il nipote) la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore risiede o ha domicilio. “Al di là della questione della competenza territoriale, di tratta di una sentenza importantissima – ha dichiarato l’avvocato Giovanni Franchi, che è anche presidente per l’Emilia Romagna di Konsumer Italia – che conferma, questa volta già in primo grado, l’orientamento prevalente della giurisprudenza italiana, secondo cui nulla è dovuto dai malati di Alzheimer e dai parenti che si sono obbligati per loro, quando questi nelle RSA hanno bisogno di trattamenti sanitari connessi alle prestazioni assistenziali” La sentenza riveste una rilevanza particolare in una materia che sta diventando ogni giorno più divisiva, colpendo una parte debole della popolazione ma anche ponendo un tema di politica sanitaria di cui non al momento si vede la soluzione. In assenza di una normativa specifica, infatti, oggi un cittadino che vuole far valere i suoi diritti deve necessariamente rivolgersi a un giudice; dall'altra parte, le RSA si sentono sotto assedio e rendono sempre più difficile l'accesso; sullo sfondo il sistema sanitario pubblico, in un palleggio tra ASL e Regioni (i soggetti in ultima analisi chiamati dai giudici a pagare i conti delle RSA) e lo Stato centrale, che si interroga su come risolvere una questione resa ormai patologica dall'età media della popolazione italiana e dalla altissima penetrazione in questa fascia demografica di patologie come Alzheimer e demenza senile. Il recente tentativo della Lega di fare approvare in Senato un disegno di legge che cancellava anni di battaglie legali a favore delle famiglie è naufragato in commissione Bilancio, e da allora tutto è fermo. Giovanni Franchi è uno degli avvocati di riferimento in Italia nel campo della tutela dei diritti dei consumatori. In questi anni si è distinto soprattutto per il suo impegno nella tutela delle famiglie di persone affette da Alzheimer e dei risparmiatori vittime di casi di “risparmio tradito”, dallo scandalo Parmalat al recentissimo crac FWU. L’avvocato Franchi vive e lavora a Parma ed è Presidente della Sezione Emilia-Romagna della associazione Konsumer Italia, primaria associazione per la difesa dei diritti dei consumatori. Per info: mediarelationsmm@gmail.com
Autore: Franchi Giovanni • 15 luglio 2025
Nuova importantissima vittoria legale per le migliaia di malati di Alzheimer ricoverati nelle RSA e per le loro famiglie. La Corte d'Appello di Milano ha infatti ribaltato la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Milano, annullando una sentenza che aveva obbligato un cittadino lombardo assistito dall’avvocato consumerista Giovanni Franchi al pagamento della retta di ricovero presso una struttura sociosanitaria per la madre malata di demenza senile. Si conferma così la linea giurisprudenziale espressa dalla Suprema Corte di Cassazione che in un caso analogo promosso dallo stesso legale esattamente un anno fa aveva stabilito che, quando in una struttura socioassistenziale sono necessarie prestazione sanitarie collegate alla patologia, è l’azienda sanitaria che deve farsi carico della retta della RSA. Ricordiamo che in Italia i malati di Alzheimer sono oltre un milione. La decisione della Corte d’appello di Milano assume una rilevanza particolare in questo momento storico, perché a seguito della pronuncia della Cassazione del 2024, la questione delle rette dei malati di Alzheimer nelle RSA è diventata un vero caso nazionale. Dopo la sentenza della Suprema Corte è successo infatti che centinaia di famiglie di malati di Alzheimer ricoverati in RSA si sono rivolte ai tribunali di tutta Italia per vedere riconosciuti i loro diritti, provocando la reazione delle strutture che - come denunciato da diverse associazioni - in alcuni casi hanno reso più difficile l’accesso alle strutture. E’ emersa così la vera dimensione del problema, non solo umana e sociale ma anche economica: un mese di retta costa ad una famiglia circa 2.000 euro, tantissimo, ma d’altra si parte si è stimato che se il Sistema Sanitario Nazionale si dovesse fare interamente carico dei costi di ricovero in RSA di tutti malati di Alzheimer e demenza la spesa totale supererebbe i 10 miliardi annui. Sulla questione, a marzo, è stato presentato dalla maggioranza in Senato un emendamento “salva-RSA” che rimetteva parzialmente a carico dei cittadini il costo delle rette, ma il provvedimento dopo essere stato approvato in Commissione Sanità è stato bocciato dalla Commissione Bilancio. “L’esigenza di una norma che regoli in modo equo la materia resta, anche perché non è giusto che le famiglie per vedere riconosciuto quello che è ormai un loro diritto devono fare una causa, sostenendone i rischi ed i costi”, ha dichiarato l’avvocato Franchi che è anche presidente dell’associazione di tutela Konsumer Emilia-Romagna. La controversia su cui si è pronunciata la Corte d’Appello milanese aveva avuto origine dalla richiesta di pagamento di una somma di oltre 26.000 euro avanzata dalla Fondazione Benefattori Cremaschi nei confronti di un cittadino lombardo per il ricovero nella loro struttura della anziana madre, affetta da demenza senile e altre gravi patologie. A fronte della richiesta, la famiglia, con il supporto legale dell’avvocato Franchi aveva però citato la RSA davanti al Tribunale Ordinario di Milano, chiedendo di dichiarare nullo l'impegno assunto a pagare la retta di ricovero della madre. I giudici di primo grado avevano però ignorato i motivi presentati e respinto la domanda, ritenendo che le prestazioni erogate non integrassero i requisiti per la gratuità prevista dalla normativa sanitaria. L’orientamento del Tribunale è stato però respinto dai colleghi della Corte D’Appello a cui la famiglia era ricorsa e che hanno stabilito che nulla è dovuto per il ricovero della anziana signora poiché le prestazioni a lei erogate erano di natura sanitaria e dovevano essere classificate come "prestazioni socio sanitarie a elevata integrazione sanitaria", quindi completamente gratuite e a carico del Servizio Sanitario Regionale, secondo il principio affermato dalla Cassazione. I giudici hanno condannato la Fondazione Benefattori Cremaschi al rimborso della metà delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio. Parma, 11 luglio 2025 Giovanni Franchi è uno degli avvocati di riferimento in Italia nel campo della tutela dei diritti dei consumatori. In questi anni si è distinto soprattutto per il suo impegno nella tutela delle famiglie di persone affette da Alzheimer e dei risparmiatori vittime di casi di “risparmio tradito”, dallo scandalo Parmalat al recentissimo crac FWU. L’avvocato Franchi vive e lavora a Parma ed è Presidente della Sezione Emilia-Romagna della associazione Konsumer Italia, primaria associazione per la difesa dei diritti dei consumatori. Per info: mediarelationsmm@gmail.com
6 giugno 2025
COMUNICATO STAMPA PRIMA CAUSA PER IL CRACK FWU: SPERANZE PER I RISPARMIATORI ITALIANI Avviata un'azione legale contro l'intermediario finanziario che ha venduto le polizze, si aprono nuove prospettive per oltre 100.000 investitori coinvolti
Autore: Franchi Giovanni • 4 febbraio 2025
Fallimento FWU Life Insurance Lux SA, oltre 100.000 gli italiani coinvolti. Per Konsumer E.R. possibilità di recupero del capitale per chi ha sottoscritto le polizze con un intermediario finanziario ๏ปฟ
Autore: Franchi Giovanni • 4 febbraio 2025
Sentenza decisiva per le famiglie dei malati di Alzheimer e demenza Il Tribunale di Castrovillari: le rette delle RSA sono a carico del SSN Una decisione che potrebbe avere effetti per oltre 1.2 milioni di malati e 3 milioni di persone che in Italia sono quotidianamente coinvolte nella loro assistenza.
Stop al pagamento delle rette RSA per i malati di Alzheimer
Autore: Franchi Giovanni • 3 febbraio 2025
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