Vacanze rovinate

Risarcimento danni e rimborso viaggi annullati, covid, coronavirus, overbooking


Capita a tutti di viaggiare e non trovare alberghi, offerte e mete turistiche che non corrispondono alle proprie aspettative. A volte, però, alcune agenzie viaggi promettono servizi che sono disattesi completamente, causando non pochi disagi e spese aggiuntive ai malcapitati. L’Avvocato Giovanni Franchi assiste i clienti nel risarcimento danni per overbooking o per vacanze truffa. Se siete stati vittima di overbooking e avete dovuto rimandare un viaggio importante, non esitate a venire in Studio, a Parma, per una consulenza legale.
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Covid-19, rimborso viaggi annullati: ecco cosa succede

 Covid-19, viaggi annullati vanno rimborsati
L’Ue conferma la posizione di Konsumer: “No a voucher o cambi di data, o si rischiano sanzioni”. 
L’avvocato Giovanni Franchi “Non si può lasciar decidere ai vettori o ai tour operator

Chi aveva prenotato un viaggio e non è potuto partire a causa dell’emergenza da covid19 ha diritto ad avere indietro il denaro speso. Non voucher a scadenza o proposta di cambio di data, come molti vettori stavano proponendo, ma, se il cliente lo richiede, l’intero importo versato. Una posizione che già da diverse settimane portava avanti l’associazione di tutela dei consumatori Konsumer, che si era schierata al fianco di moltissimi consumatori, e che ora è stata ufficializzata anche attraverso una lettera che la Commissione Europea ha inviato al Governo italiano.

“Una decisione centrale che contribuisce a dare forza a quella che già da tempo era la nostra posizione – commenta l’avvocato Giovanni Franchi, esperto in diritto dei consumatori e Presidente per la Regione Emilia-Romagna dell’associazione Konsumer –. Non era pensabile far perdere il denaro a migliaia di consumatori per un’emergenza sanitaria di cui non hanno assolutamente colpa. Non è possibile imporre ad una persona di riprogrammare il proprio viaggio nel prossimo anno. Alcuni potrebbero non aver voglia di partire o di lasciare il paese, c’è chi ha perso il lavoro o è stato mesi in cassa integrazione, e non ha più la serenità economica per concedersi un viaggio in tranquillità, ci sono, poi, viaggi di nozze da diverse migliaia di euro di coppie che non sono riuscite a sposarsi. 

Parliamo di decine di migliaia di euro di prenotazioni per viaggi e servizi dei quali i clienti non hanno usufruito. Non si può lasciar decidere ai vettori o ai tour operator, era necessario stabilire una linea di azione ufficiale e condivisa.”

Il nostro Governo ora ha tempo fino a giovedì 28 maggio per fornire una risposta, comunicando la volontà di consentire ai viaggiatori la scelta se chiedere il rimborso integrale della somma versata o usufruire di un voucher.

“Ma, in realtà – chiarisce l’avv. Giovanni Franchi – non vi è alcun bisogno che l’Italia cambi la propria normativa, perché i turisti che hanno perso il loro viaggio abbiano il rimborso. Per la giurisprudenza italiana, infatti, la violazione di norme comunitarie comporta la necessità di disapplicare la disciplina contraria alle stesse.

Dal che discende, nei casi di in cui il passeggero o il turista non abbiano potuto fare uso del biglietto o del viaggio turistico, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e il suo diritto di ricevere la rifusione di quanto versato. Si ritorna, di conseguenza, alle regole generali: chi non è andato in vacanza o non ha preso un volo a causa del decreto del 3 marzo 2020 ha diritto all'immediato rimborso e, se lo stesso verrà rifiutato, ci si potrà rivolgere al giudice.”

Voucher in cambio dei rimborsi per i biglietti aerei e viaggi annullati causa covid-19, Konsumer non ci sta. Intervista all’Avvocato Giovanni Franchi


Covid-19, per viaggi annullati settore in bilico tra richieste di rimborsi e voucher

Tra i primi effetti dell’emergenza da covid-19 sull'economia italiana va indubbiamente segnalata la cancellazione di viaggi e vacanze. L’impossibilità di spostarsi, ma anche la paura di entrare in contatto con estranei e focolai, ha portato migliaia di persone a disdire le prenotazioni nel breve periodo, ma anche quelle effettuate per i mesi estivi. 

Molti turisti hanno lamentato la difficoltà di ottenere il rimborso da parte dell’agenzia o del portale presso il quale avevano effettuato l’acquisto, che avevano offerto soltanto di posticipare le date o di emettere un voucher. In effetti, ci troviamo oggi a vivere in una situazione che non si era mai verificata prima e, per questo, genera incertezza in diversi campi.


“Con il decreto-legge del 2 marzo 2020, è stato stabilito all'art. 28 il diritto al rimborso in favore di chi abbia acquistato un biglietto o un pacchetto turistico, senza poter effettuare il viaggio o la vacanza per motivazioni connesse all'epidemia derivante da COVID 19. – Ha dichiarato l’Avvocato Giovanni Franchi, (nella foto) esperto in diritto dei consumatori e Presidente per la Regione Emilia-Romagna dell’associazione Konsumer – Il vettore, dunque, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cliente, dovrà procedere al rimborso del corrispettivo versato o emettere un voucher di pari importo,utilizzabile entro un anno dall'emissione. Questo, dunque, non dovrebbe lasciare spazio ad equivoci, ma la questione dei voucher sembrerebbe, di fatto, tutelare solo il venditore e non certo l’acquirente.

”Secondo Konsumer, questa norma, contenuta in un decreto-legge della cui legittimità secondo diversi costituzionalisti c’è da dubitare, impedisce ai consumatori di poter recuperare il denaro speso, consistente talvolta in i somme ingenti, obbligandoli a fruire di viaggi in tempi da loro non scelti che, magari, non si sposano con i loro impegni o con il desiderio di restare a casa in un momento così particolare.

Dopo aver attentamente studiato la disposizione, Konsumer ha deciso di mettere le sue sedi a disposizione di tutti i passeggeri e turisti che vogliono ottenere l’immediato rimborso del prezzo pagato, in quanto crede che siano casi in cui il cliente abbia diritto a ricevere la restituzione di quanto versato, senza dover attendere un voucher.

Overbooking: cos'è

L’Avvocato Franchi si è occupato di diversi casi di risarcimento danni per overbooking. Con il termine overbooking si intendono tutti quei casi in cui vengono messi in vendita più posti di quanti effettivamente disponibili. Questo vale tanto per un biglietto aereo, quanto per un pacchetto turistico completo di viaggio, alloggio ed eventuali attività. Spesso, chi si ritrova in questa situazione, è costretto a pianificare nuovamente e completamente la sua vacanza: quando il viaggio non è del tutto annullato causa overbooking, infatti, può capitare che le agenzie turistiche offrano soluzioni alternative non equivalenti a quanto pagato e prospettato, se non addirittura rischiose per i viaggiatori, che si vedono costretti a sostenere spese aggiuntive.

Tutela legale nei casi di overbooking

Gli articoli 82 e seguenti del Codice del consumo tutelano la conformità della vacanza o del viaggio con quanto contrattualizzato con il tour operator, prevedendo anche l’ipotesi di smarrimento dei bagagli da parte della compagnia aerea. In questo caso il turista consumatore, ha diritto al risarcimento sia del danno, dovuto a overbooking o ad altra causa, sia dal punto di vista patrimoniale, che di quello da vacanza rovinata.
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