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    <title>2354093</title>
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      <link>https://www.avvocato-franchi.it/alzheimer-e-rsa-storica-sentenza-della-cassazione-niente-retta</link>
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      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            &amp;#55349;&amp;#56341;&amp;#55349;&amp;#56354;&amp;#55349;&amp;#56365;&amp;#55349;&amp;#56365;&amp;#55349;&amp;#56360;&amp;#55349;&amp;#56363;&amp;#55349;&amp;#56354;&amp;#55349;&amp;#56346; &amp;#55349;&amp;#56349;&amp;#55349;&amp;#56350;&amp;#55349;&amp;#56357;&amp;#55349;&amp;#56357;'&amp;#55349;&amp;#56346;&amp;#55349;&amp;#56367;&amp;#55349;&amp;#56367;&amp;#55349;&amp;#56360;&amp;#55349;&amp;#56348;&amp;#55349;&amp;#56346;&amp;#55349;&amp;#56365;&amp;#55349;&amp;#56360; &amp;#55349;&amp;#56325;&amp;#55349;&amp;#56363;&amp;#55349;&amp;#56346;&amp;#55349;&amp;#56359;&amp;#55349;&amp;#56348;&amp;#55349;&amp;#56353;&amp;#55349;&amp;#56354;: «&amp;#55349;&amp;#56331;&amp;#55349;&amp;#56346; &amp;#55349;&amp;#56364;&amp;#55349;&amp;#56360;&amp;#55349;&amp;#56357;&amp;#55349;&amp;#56346; &amp;#55349;&amp;#56349;&amp;#55349;&amp;#56354;&amp;#55349;&amp;#56346;&amp;#55349;&amp;#56352;&amp;#55349;&amp;#56359;&amp;#55349;&amp;#56360;&amp;#55349;&amp;#56364;&amp;#55349;&amp;#56354; &amp;#55349;&amp;#56347;&amp;#55349;&amp;#56346;&amp;#55349;&amp;#56364;&amp;#55349;&amp;#56365;&amp;#55349;&amp;#56346; &amp;#55349;&amp;#56361;&amp;#55349;&amp;#56350;&amp;#55349;&amp;#56363; &amp;#55349;&amp;#56350;&amp;#55349;&amp;#56364;&amp;#55349;&amp;#56348;&amp;#55349;&amp;#56357;&amp;#55349;&amp;#56366;&amp;#55349;&amp;#56349;&amp;#55349;&amp;#56350;&amp;#55349;&amp;#56363;&amp;#55349;&amp;#56350; &amp;#55349;&amp;#56357;&amp;#55349;&amp;#56346; &amp;#55349;&amp;#56364;&amp;#55349;&amp;#56361;&amp;#55349;&amp;#56350;&amp;#55349;&amp;#56364;&amp;#55349;&amp;#56346;»
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://irp.cdn-website.com/6d85606d/dms3rep/multi/la+gazzetta+di+parma+-+Sentenza.jpeg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            Una battaglia legale (e sociale) durata vent'anni segna un punto di svolta decisivo per i malati di Alzheimer e le loro famiglie.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione ha infatti accolto il ricorso promosso dalle eredi di un'anziana affetta dal morbo di Alzheimer e invalida al 100%, ribaltando le precedenti decisioni prese dal Tribunale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Una vittoria importante. Anche questa volta dietro c'è l'impegno dell'avvocato Giovanni Franchi, presidente di Konsumer Emilia-Romagna.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «La Suprema Corte ha sancito un principio fondamentale: il malato di Alzheimer ha per sua natura un costante bisogno di prestazioni sanitarie, motivo per cui nulla è dovuto alla struttura ospitante per la retta di ricovero, che deve invece rimanere a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La vicenda giudiziaria è iniziata quando la donna era ancora in vita e ricoverata in una casa protetta di Parma, gestita dalla cooperativa Proges.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L'obiettivo era duplice:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           far accertare che la retta non fosse dovuta;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ottenere la restituzione di circa 5.000 euro già versati alla struttura.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inizialmente il Tribunale di Parma e successivamente la Corte d'Appello di Bologna avevano respinto la domanda, condannando la famiglia anche al pagamento delle spese legali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Dopo il decesso dell'anziana, le due figlie hanno deciso di non arrendersi e hanno portato il caso in Cassazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Suprema Corte ha accolto due motivi del ricorso, sottolineando che per un malato di Alzheimer non sono mai sufficienti le sole prestazioni assistenziali, essendo necessario l'utilizzo continuo di prestazioni sanitarie e farmacologiche.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo la Cassazione, nei pazienti affetti da Alzheimer le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali sono inscindibili.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Dal momento che la patologia stessa implica una necessità continua di cure, la sola diagnosi basta a escludere che la spesa gravi sulle tasche del malato o dei suoi parenti», spiega Franchi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione ha quindi rinviato gli atti alla Corte d'Appello di Bologna, che dovrà adeguarsi a questo principio e quantificare l'esatta somma da restituire alla famiglia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Franchi sottolinea inoltre che anche il Tribunale di Parma, con recenti pronunce, ha mostrato un orientamento sempre più favorevole ai malati.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Mi occupo di questa materia da vent'anni. Vedere che tutto ciò sta diventando quasi un diritto consolidato mi gratifica molto. Stiamo riuscendo a imporre un principio fondamentale perché le famiglie spesso non sanno letteralmente come tirare avanti per pagare le rette di ricovero».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L'avvocato dedica infine questa vittoria a Francesca Arnaboldi, ex vicepresidente di Confconsumatori, scomparsa pochi mesi fa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           «Non è solo la vittoria di un avvocato, ma di un principio di civiltà a sostegno delle persone che rischiano di impoverirsi pur di garantire cura e assistenza ai propri cari».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:09:03 GMT</pubDate>
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    <item>
      <title>Crack FWU: Partono le prime grandi cause contro gli intermediari</title>
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      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h4&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Azioni legali a Bergamo e Verona per oltre 800.000 euro: strategia alternativa alla procedura fallimentare apre le speranze per i 100.000 risparmiatori italiani coinvolti nel dissesto della compagnia lussemburghese.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h4&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           A un anno dal crack della compagnia assicurativa lussemburghese FWU Life Insurance, che ha coinvolto oltre 100.000 risparmiatori italiani per circa 360 milioni di euro, partono le prime grandi cause contro gli intermediari che hanno venduto le polizze. Due i ricorsi depositati: il primo presso il Tribunale di Bergamo per conto di 5 risparmiatori bergamaschi con investimenti per oltre 643.000 euro; il secondo presso il Tribunale di Verona, per conto di 10 risparmiatori provenienti da 8 diverse province italiane con investimenti per oltre 186.000 euro. A promuovere entrambe le cause lo Studio legale Franchi di Parma, dal crac Parmalat uno dei punti di riferimento in Italia nel campo della tutela dei diritti dei risparmiatori, che a maggio aveva avviato una prima causa pilota davanti al Giudice di pace di Conegliano per portare avanti una strategia legale alternativa rispetto all’insinuazione nel fallimento della società assicurativa lussemburghese: chiedere il risarcimento integrale agli intermediari a cui la FWU si è spesso rivolta per collocare i suoi prodotti, invece di rivolgersi con poche speranze di successo alla compagnia fallita e ormai insolvente. Spiega l'avvocato Giovanni Franchi: “Il liquidatore lussemburghese nelle scorse settimane ha completato l'invio ai risparmiatori dei moduli per l'insinuazione al passivo, ma non esiste alcuna indicazione precisa né sulle tempistiche di erogazione dei rimborsi né sulle percentuali effettive di recupero. In questo scenario, quando i prodotti FWU sono stati collocati da intermediari finanziari, consigliamo ai risparmiatori di agire nei confronti di questi ultimi, denunciandone le irregolarità. Va sottolineato che si tratta di un’azione che non pregiudica in alcun modo i diritti dei nostri assistiti nella procedura concorsuale lussemburghese, sono due binari distinti”. Nel caso della causa avviata presso il Tribunale di Bergamo, l’azione è stata promossa nei confronti di A1 Life, oggi ASSTOP S.r.l. in liquidazione, intermediaria con sede a Bergamo che tra il 2009 e il 2012 aveva venduto i prodotti FWU a 5 risparmiatori bergamaschi per un valore complessivo di oltre 643.000 euro. A Verona invece il ricorso è stato depositato contro l’intermediaria scaligera OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l. per conto di 10 risparmiatori provenienti dalle province di Treviso, Pordenone, Trieste, Venezia, Cremona, Brescia, Bolzano e Roma; qui il valore complessivo dei prodotti acquistati da OVB supera i 186.000 euro. Entrambi i ricorsi si fondano sulla natura prevalentemente finanziaria delle polizze cosiddette “unit linked” commercializzate da FWU. Come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, questi prodotti – le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di quote connesse a fondi comuni – non possono essere qualificati come vere e proprie assicurazioni sulla vita, poiché la prestazione non è legata a un evento attinente alla vita umana, ma all'andamento di parametri finanziari. Ne consegue - a parere del legale - l'applicabilità della normativa sull'intermediazione finanziaria, in particolare l'articolo 21 del Testo Unico della Finanza che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti, ed il regolamento Consob che richiede che le informazioni fornite siano corrette, chiare e non fuorvianti. Secondo i ricorrenti, i due intermediari convenuti avrebbero omesso di comunicare la reale situazione finanziaria del gruppo FWU e i rischi connessi all'acquisto di polizze destinate a perdere valore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In attesa della prima udienza in tribunale (nel caso di Bergamo fissata per il prossimo 17 marzo, mentre a Verona deve ancora essere comunicata), prosegue l'iter della causa pilota promossa contro la stessa OVB davanti al Giudice di Pace di Conegliano. “E’ stata la prima azione avviata in Italia contro un intermediario per il crack FWU – spiega Franchi - Il tentativo di mediazione, richiesto dalla controparte, ha avuto esito negativo non essendosi manifestata una reale volontà conciliativa, e ora si attende la prossima udienza fissata per la metà di giugno". Sempre contro OVB lo Studio Franchi ha promosso un'azione davanti al Giudice di Pace di Parma per conto di 2 piccoli risparmiatori: la prima udienza si terrà il 19 febbraio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            ﻿
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Parma, 5 febbraio 2026 
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Giovanni Franchi è uno degli avvocati di riferimento in Italia nel campo della tutela dei diritti dei consumatori. In questi anni si è distinto soprattutto per il suo impegno nella tutela delle famiglie dei malati Alzheimer ricoverati nelle RSA e dei risparmiatori vittime di casi di “risparmio tradito”, dallo scandalo Parmalat al recentissimo crac FWU. L’avvocato Franchi vive e lavora a Parma ed è Presidente della Sezione Emilia-Romagna della associazione Konsumer Italia, primaria associazione per la difesa dei diritti dei consumatori.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per info: mediarelationsmm@gmail.com
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
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      <pubDate>Mon, 09 Feb 2026 13:25:56 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Milano, il Tribunale ci ripensa: il nipote non dovrà pagare 15.000 euro di retta alla RSA per la nonna malata di Alzheimer</title>
      <link>https://www.avvocato-franchi.it/milano-il-tribunale-ci-ripensa-il-nipote-non-dovra-pagare-15-000-euro-di-retta-alla-rsa-per-la-nonna-malata-di-alzheimer</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Milano - Nuova ed importante sentenza a Milano sul tema sempre più esplosivo dei malati di Alzheimer ricoverati nelle RSA.
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Dopo le recenti pronunce della Cassazione e della Corte di Appello di Milano, che hanno riconosciuto il diritto per queste persone di non pagare le rette, la questione è diventata infatti un’emergenza nazionale, riguardando oltre 1 milione di famiglie e una spesa annua superiore ai 10 miliardi che secondo le ultime sentenze dovrebbero essere interamente a carico del Servizio Sanitario. E’ in questo contesto che nei giorni scorsi il Tribunale del capoluogo lombardo, spesso pronunciatosi a sfavore delle famiglie dei malati in casi analoghi, ha deciso di revocare un decreto ingiuntivo che il colosso della assistenza privata Kos Care s.r.l. aveva ottenuto nei confronti del nipote di una anziana signora malata di Alzheimer e ricoverata in una delle RSA gestite dalla società. La vicenda oggetto della decisione riguarda il caso di una anziana donna da Alzheimer e demenza senile, ricoverata presso la RSA “Residenza Anni Azzurri San Sisto” e nel frattempo venuta a mancare. Il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale di Milano su richiesta della Kos Care nei confronti del nipote della signora, obbligato in solido, riguardava il pagamento di 15.200 euro di rette (oltre a interessi e spese legali) che il nipote aveva deciso di non corrispondere su consiglio del suo legale Giovanni Franchi, avvocato di riferimento in questa materia (suoi tutti gli ultimi casi che hanno portato alle recenti decisioni in Cassazione). Il Tribunale di Milano, al quale lo Studio Franchi si è rivolto per opporsi al decreto ingiuntivo, ha deciso di revocare il proprio provvedimento, accogliendo l’eccezione d’incompetenza per territorio avanzata dal legale. La richiesta del decreto ingiuntivo, infatti, applicandosi al caso il Codice del Consumo, avrebbe dovuto essere presentata dalla Kos Care non a Milano, ma a Bergamo dove il nipote della signora scomparsa risiede, in applicazione del principio secondo cui nelle controversie riguardanti i consumatori (come è qualificato il nipote) la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui il consumatore risiede o ha domicilio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            “Al di là della questione della competenza territoriale, di tratta di una sentenza importantissima – ha dichiarato l’avvocato Giovanni Franchi, che è anche presidente per l’Emilia Romagna di Konsumer Italia – che conferma, questa volta già in primo grado, l’orientamento prevalente della giurisprudenza italiana, secondo cui nulla è dovuto dai malati di Alzheimer e dai parenti che si sono obbligati per loro, quando questi nelle RSA hanno bisogno di trattamenti sanitari connessi alle prestazioni assistenziali” La sentenza riveste una rilevanza particolare in una materia che sta diventando ogni giorno più divisiva, colpendo una parte debole della popolazione ma anche ponendo un tema di politica sanitaria di cui non al momento si vede la soluzione. In assenza di una normativa specifica, infatti, oggi un cittadino che vuole far valere i suoi diritti deve necessariamente rivolgersi a un giudice; dall'altra parte, le RSA si sentono sotto assedio e rendono sempre più difficile l'accesso; sullo sfondo il sistema sanitario pubblico, in un palleggio tra ASL e Regioni (i soggetti in ultima analisi chiamati dai giudici a pagare i conti delle RSA) e lo Stato centrale, che si interroga su come risolvere una questione resa ormai patologica dall'età media della popolazione italiana e dalla altissima penetrazione in questa fascia demografica di patologie come Alzheimer e demenza senile. Il recente tentativo della Lega di fare approvare in Senato un disegno di legge che cancellava anni di battaglie legali a favore delle famiglie è naufragato in commissione Bilancio, e da allora tutto è fermo.
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      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
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      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Giovanni Franchi è uno degli avvocati di riferimento in Italia nel campo della tutela dei diritti dei consumatori. In questi anni si è distinto soprattutto per il suo impegno nella tutela delle famiglie di persone affette da Alzheimer e dei risparmiatori vittime di casi di “risparmio tradito”, dallo scandalo Parmalat al recentissimo crac FWU. L’avvocato Franchi vive e lavora a Parma ed è Presidente della Sezione Emilia-Romagna della associazione Konsumer Italia, primaria associazione per la difesa dei diritti dei consumatori.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
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      &lt;br/&gt;&#xD;
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      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per info: mediarelationsmm@gmail.com
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
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      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/6d85606d/dms3rep/multi/GettyImages-1402188302.jpg" length="83334" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 16:01:10 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>MILANO, LA CORTE D'APPELLO RIBALTA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE NULLA E’ DOVUTO DAI MALATI DI ALZHEIMER PER LE RETTE IN RSA</title>
      <link>https://www.avvocato-franchi.it/milano-la-corte-d-appello-ribalta-la-sentenza-del-tribunale-nulla-e-dovuto-dai-malati-di-alzheimer-per-le-rette-in-rsa</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nuova importantissima vittoria legale per le migliaia di malati di Alzheimer ricoverati nelle RSA e per le loro famiglie. La Corte d'Appello di Milano ha infatti ribaltato la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Milano, annullando una sentenza che aveva obbligato un cittadino lombardo assistito dall’avvocato consumerista Giovanni Franchi al pagamento della retta di ricovero presso una struttura sociosanitaria per la madre malata di demenza senile. Si conferma così la linea giurisprudenziale espressa dalla Suprema Corte di Cassazione che in un caso analogo promosso dallo stesso legale esattamente un anno fa aveva stabilito che, quando in una struttura socioassistenziale sono necessarie prestazione sanitarie collegate alla patologia, è l’azienda sanitaria che deve farsi carico della retta della RSA. Ricordiamo che in Italia i malati di Alzheimer sono oltre un milione.
          &#xD;
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  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La decisione della Corte d’appello di Milano assume una rilevanza particolare in questo momento storico, perché a seguito della pronuncia della Cassazione del 2024, la questione delle rette dei malati di Alzheimer nelle RSA è diventata un vero caso nazionale. Dopo la sentenza della Suprema Corte è successo infatti che centinaia di famiglie di malati di Alzheimer ricoverati in RSA si sono rivolte ai tribunali di tutta Italia per vedere riconosciuti i loro diritti, provocando la reazione delle strutture che - come denunciato da diverse associazioni - in alcuni casi hanno reso più difficile l’accesso alle strutture. E’ emersa così la vera dimensione del problema, non solo umana e sociale ma anche economica: un mese di retta costa ad una famiglia circa 2.000 euro, tantissimo, ma d’altra si parte si è stimato che se il Sistema Sanitario Nazionale si dovesse fare interamente carico dei costi di ricovero in RSA di tutti malati di Alzheimer e demenza la spesa totale supererebbe i 10 miliardi annui. Sulla questione, a marzo, è stato presentato dalla maggioranza in Senato un emendamento “salva-RSA” che rimetteva parzialmente a carico dei cittadini il costo delle rette, ma il provvedimento dopo essere stato approvato in Commissione Sanità è stato bocciato dalla Commissione Bilancio. “L’esigenza di una norma che regoli in modo equo la materia resta, anche perché non è giusto che le famiglie per vedere riconosciuto quello che è ormai un loro diritto devono fare una causa, sostenendone i rischi ed i costi”, ha dichiarato l’avvocato Franchi che è anche presidente dell’associazione di tutela Konsumer Emilia-Romagna.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La controversia su cui si è pronunciata la Corte d’Appello milanese aveva avuto origine dalla richiesta di pagamento di una somma di oltre 26.000 euro avanzata dalla Fondazione Benefattori Cremaschi nei confronti di un cittadino lombardo per il ricovero nella loro struttura della anziana madre, affetta da demenza senile e altre gravi patologie. A fronte della richiesta, la famiglia, con il supporto legale dell’avvocato Franchi aveva però citato la RSA davanti al Tribunale Ordinario di Milano, chiedendo di dichiarare nullo l'impegno assunto a pagare la retta di ricovero della madre. I giudici di primo grado avevano però ignorato i motivi presentati e respinto la domanda, ritenendo che le prestazioni erogate non integrassero i requisiti per la gratuità prevista dalla normativa sanitaria. L’orientamento del Tribunale è stato però respinto dai colleghi della Corte D’Appello a cui la famiglia era ricorsa e che hanno stabilito che nulla è dovuto per il ricovero della anziana signora poiché le prestazioni a lei erogate erano di natura sanitaria e dovevano essere classificate come "prestazioni socio sanitarie a elevata integrazione sanitaria", quindi completamente gratuite e a carico del Servizio Sanitario Regionale, secondo il principio affermato dalla Cassazione. I giudici hanno condannato la Fondazione Benefattori Cremaschi al rimborso della metà delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Parma, 11 luglio 2025
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Giovanni Franchi è uno degli avvocati di riferimento in Italia nel campo della tutela dei diritti dei consumatori. In questi anni si è distinto soprattutto per il suo impegno nella tutela delle famiglie di persone affette da Alzheimer e dei risparmiatori vittime di casi di “risparmio tradito”, dallo scandalo Parmalat al recentissimo crac FWU. L’avvocato Franchi vive e lavora a Parma ed è Presidente della Sezione Emilia-Romagna della associazione Konsumer Italia, primaria associazione per la difesa dei diritti dei consumatori.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per info: mediarelationsmm@gmail.com
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      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/6d85606d/dms3rep/multi/GettyImages-1456076199.jpg" length="185442" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 07:24:44 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>PRIMA CAUSA PER IL CRACK FWU</title>
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      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           COMUNICATO STAMPA PRIMA CAUSA PER IL CRACK FWU: SPERANZE PER I RISPARMIATORI ITALIANI Avviata un'azione legale contro l'intermediario finanziario che ha venduto le polizze, si aprono nuove prospettive per oltre 100.000 investitori coinvolti 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://irp.cdn-website.com/6d85606d/dms3rep/multi/GettyImages-1264662486.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Prima causa in Italia per il recente crack della compagnia assicurativa lussemburghese FWU Life Insurance, che ha coinvolto oltre 100.000 risparmiatori italiani per un investimento complessivi stimato intorno ai 360 milioni di euro. La novità di questa azione, promossa presso il Giudice di Pace di Conegliano (Treviso) dall'avvocato Giovanni Franchi di Parma per conto di un piccolo gruppo di risparmiatori veneti, è che non viene intentata contro la FWU stessa, dichiarata in liquidazione dal Tribunale del Lussemburgo il 31 gennaio 2025 e quindi insolvente, ma contro l'intermediario finanziario che aveva effettivamente venduto le polizze, la OVB Consulenza Patrimoniale s.r.l. con sede a Verona. Questa strategia legale potrebbe dare una speranza concreta ai tanti risparmiatori italiani che avevano acquistato polizze FWU tramite un intermediario: in caso di successo, infatti, questa strada rappresenterebbe un’alternativa molto più favorevole rispetto alle procedure concorsuali della FWU che nel migliore dei casi consentiranno ai clienti il recupero solo una minima parte del capitale investito. L’avvocato Franchi è uno degli avvocati di riferimento in Italia nel campo della tutela dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori, si occupa di “risparmio tradito” dal crac Parmalat ed è presidente dell’associazione Konsumer Emilia Romagna. Già in passato il legale ha affrontato con successo casi che hanno portato al recupero del denaro investito in prodotti assicurativi del tipo di quelli emessi dalla FWU. Si tratta delle cosiddette polizze vita unit linked , contratti il cui valore è collegato all'andamento di determinati parametri finanziari, come indici di borsa o titoli strutturati. Negli atti presentati al Giudice di Pace veneto si spiega come la giurisprudenza abbia più volte sottolineato la natura prevalentemente finanziaria di queste polizze, poiché la prestazione non è legata ad un evento attinente alla vita umana, ma al valore dei titoli sottostanti. Nel caso oggetto della causa, che riguarda un investimento complessivo di circa 10.000 euro, i risparmiatori ricorrenti avevano acquistato le polizze unit linked dalla OVB Consulenza Patrimoniale, che aveva quindi agito come intermediario di questi prodotti in base ad un accordo con FWU che le consentiva di ricevere una percentuale sui ricavati delle vendite. Negli atti di causa si sostiene che OVB, avendo svolto di fatto funzioni di intermediario finanziario, era soggetta però agli obblighi previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dalle normative Consob. In particolare, l'intermediario avrebbe dovuto comunicare ai clienti la reale situazione finanziaria del gruppo FWU e i rischi insiti nell'acquisto di polizze destinate a diventare in breve tempo prive di valore. Cosa che invece, come sostengono i ricorrenti, non è avvenuta. In particolare, nella richiesta al Giudice di pace, si cita il mancato rispetto da parte della OVB dell’articolo 21 del TUF, che impone agli intermediari finanziari di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati", nonché degli articoli 27 e seguenti del regolamento Consob n. 11690/2007, che richiedono informazioni "corrette", "chiare" e "non fuorvianti". I ricorrenti hanno chiesto al Giudice di pace di dichiarare OVB Consulenza Patrimoniale responsabile e di condannarla al risarcimento integrale delle somme investite nelle polizze FWU, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. L’udienza è stata fissata per il 15 ottobre. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/6d85606d/dms3rep/multi/GettyImages-537169362+%281%29.jpg" length="85262" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 08:50:34 GMT</pubDate>
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    </item>
    <item>
      <title>Fallimento FWU</title>
      <link>https://www.avvocato-franchi.it/fallimento-fwu</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Fallimento FWU Life Insurance Lux SA, oltre 100.000 gli italiani coinvolti. Per Konsumer E.R. possibilità di recupero del capitale per chi ha sottoscritto le polizze con un intermediario finanziario
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            ﻿
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://irp.cdn-website.com/6d85606d/dms3rep/multi/GettyImages-1498091176.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            L’avvocato 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Giovanni Franchi
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , Presidente della Sezione Emilia Romagna dell’associazione 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Konsumer Italia
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            ed uno dei maggiori esperti italiani in materia di 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           diritto dei risparmiatori
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , interviene sul nuovo caso di 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           dissesto finanziario
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            che ha coinvolto la compagnia 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           FWU Life Insurance Lux SA
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , con sede in Lussemburgo, per la quale l’autorità di vigilanza lussemburghese il 22 gennaio ha avviato la procedura di liquidazione coatta. Il nuovo crac riguarderebbe almeno 100.000 risparmiatori italiani, per un 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           danno complessivo di circa 300 milioni di euro.
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            Franchi, che si occupa di “
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           risparmio tradito
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ” dal disastro Parmalat, già in passato ha affrontato con successo diversi casi che hanno portato al recupero del denaro investito in polizze del tipo di quelle emesse dalla FWU. “Le Polizze Vita dalla FWU Life Insurance Lux SA – spiega l’avvocato e Presidente di Konsumer ER – sono in realtà delle cosiddette polizze “unit linked”, vale a dire polizze legate ad un indice di prodotti finanziari. La giurisprudenza è ormai consolidata nell’affermare che in questi casi si tratta di veri e propri contratti d’intermediazione finanziaria, disciplinati dal Testo Unico sulla Finanza, il cui art. 23 richiede la stipulazione per iscritto del Contratto generale d’investimento sotto pena di nullità dell’intera operazione. Come quasi sempre accade – prosegue il legale - per queste polizze il Contratto generale d’investimento non viene stipulato. Ne discende quindi la nullità della stessa assicurazione, con conseguente diritto del cliente ad ottenere la restituzione del capitale versato”. Se la polizza viene sottoscritta direttamente dal cliente con la compagnia, e questa fallisce, come nel caso della FWU, il recupero dell’investimento risulta di fatto impossibile o comunque molto limitato. Ben diverso invece il caso, tutt’altro che infrequente, che si verifica quando la stessa polizza viene proposta e sottoscritta attraverso un terzo, il cosiddetto intermediario, ad esempio un promotore che si è recato a casa dell’investitore per conto di una banca o una finanziaria. “In tal caso - spiega l’avvocato Franchi - il risparmiatore invece di provare a rivalersi senza successo sulla compagnia assicurativa fallita, potrà agire nei confronti della banca o della finanziaria che attraverso intermediario ha proposto la polizza. Nel caso della FWU Life Insurance Lux SA, quindi, è molto importante che i clienti verifichino prima di tutto con chi è stata sottoscritta la polizza, ed agire di conseguenza.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/6d85606d/dms3rep/multi/GettyImages-1498091176.jpg" length="134182" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 16:13:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocato-franchi.it/fallimento-fwu</guid>
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      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Il Tribunale di Castrovillari: Le Rette delle RSA A Carico del SSN per i Malati di Alzheimer</title>
      <link>https://www.avvocato-franchi.it/il-tribunale-di-castrovillari-le-rette-delle-rsa-a-carico-del-ssn-per-i-malati-di-alzheimer</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sentenza decisiva per le famiglie dei malati di Alzheimer e demenza Il Tribunale di Castrovillari: le rette delle RSA sono a carico del SSN Una decisione che potrebbe avere effetti per oltre 1.2 milioni di malati e 3 milioni di persone che in Italia sono quotidianamente coinvolte nella loro assistenza. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://irp.cdn-website.com/6d85606d/dms3rep/multi/GettyImages-1346156711.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Una sentenza destinata a dare nuove speranze a migliaia di famiglie che affrontano il dramma dell'Alzheimer e delle demenze. Il Tribunale di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha infatti stabilito che le rette di ricovero nelle RSA e strutture convenzionate per i pazienti affetti da queste patologie sono interamente a carico del Sistema Sanitario Nazionale, rappresentato dalle ASL territoriali. Gli effetti della decisione potrebbero davvero essere molto rilevanti se si considera che nella sola Calabria secondo le ultime stime dell’Istituto superiore di sanità le persone affette da demenza sono oltre 32.000 e 1.2 milioni in tutta Italia, con 3 milioni di persone quotidianamente coinvolte nella loro assistenza.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Il caso riguardail ricorso presentato dal marito e tutore di una donna ricoverata presso la casa protetta "Villa Azzurra" gestita dalla società Pegaso srl. L'uomo chiedeva l'accertamento che nulla fosse dovuto per le rette e la restituzione di oltre 61 mila euro già versati. Il Tribunale gli ha dato ragione, condannando la società a restituire l'intera somma e l'ASP di Cosenza a manlevare la Pegaso. L'avvocato Giovanni Franchi, legale dell'associazione Konsumer che ha assistito il marito, sottolinea come si tratti di una sentenza fondamentale per consolidare un orientamento ormai chiaro: quando sono necessarie cure sanitarie, nulla può essere chiesto ai malati di Alzheimer e demenza ricoverati in RSA, né ai loro familiari.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le spese sono a completo carico del servizio sanitario regionale. L’avvocato Franchi, che in questi anni si è distinto per importanti vittorie in difesa dei risparmiatori truffati, con questa sentenza segna un altro successo su questa materia così sensibile; grazie all’impegno ed al supporto di Konsumer, si sta delineando sempre più un quadro giurisprudenziale che tutela i diritti dei malati e alleggerisce il peso economico sulle famiglie, già provate dalla sofferenza per la malattia dei propri cari. L'impatto di queste patologie è enorme: secondo l’I.S.S oltre il 5% delle persone con più di 60 anni in Italia sono affette da Alzheimer, con costi umani ed economici elevatissimi. Dietro a casi come quelli di Castrovillari si nascondono storie personali straordinarie che in pochi purtroppo raccontano ma anche le imperfezioni di un sistema assistenziale e normativo che l’azione di associazioni consumeristiche e la magistratura riescono a mettere in luce e spesso risolvere.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/6d85606d/dms3rep/multi/GettyImages-1346156711.jpg" length="98177" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 16:09:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.avvocato-franchi.it/il-tribunale-di-castrovillari-le-rette-delle-rsa-a-carico-del-ssn-per-i-malati-di-alzheimer</guid>
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        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
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        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>Considerazioni sulle polizze FWU</title>
      <link>https://www.avvocato-franchi.it/considerazioni-sulle-polizze-fwu</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il fallimento della FWU Life Insurance Lux S.A. e le implicazioni per i risparmiatori italiani
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://irp.cdn-website.com/6d85606d/dms3rep/multi/GettyImages-1402188302.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il 31 gennaio 2025 il Tribunale del Lussemburgo su richiesta di CCA (Commissariat aux Assurances, l’Autorità di controllo del mercato assicurativo lussemburghese) 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           ha dichiarato lo scioglimento e la liquidazione della compagnia
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            assicurativa FWU Life Insurance Lux S.A. alla quale erano stati dati sei mesi di tempo per risollevarsi dalla sua situazione critica. Ma i sei mesi non sono bastati e il piano di risanamento è fallito. Per questo l’Autorità ha chiesto lo scioglimento e la liquidazione della compagnia assicurativa. E il 31 gennaio il Tribunale del Lussemburgo 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           ha emesso la sentenza di liquidazione
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           . 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il gruppo FWU ha venduto prodotti assicurativi vita in Francia, Olanda, Austria, Germania, Spagna, Lussemburgo ed anche 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           in Italia dove si contano 100.000 risparmiatori coinvolti per un totale di 360 milioni di euro raccolti dall’assicurazione
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            . Soprattutto in Lombardia e Veneto.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il che rende necessarie alcune considerazioni su tali prodotti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             Sotto il nome di index linked o unit linked possiamo trovare sia obbligazioni, sia polizze assicurative.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             Le prime (letteralmente: collegate a un indice) sono obbligazioni il cui rendimento non è certo, ma può dipendere: dall’andamento di indici di Borsa (come l’indice S&amp;amp;P MIB della Borsa di Milano), di alcune azioni, dalle valute estere; dalle quotazioni delle materie prime (come il petrolio o il rame); o altro ancora. La struttura delle obbligazioni index linked è spesso molto complicata e ci sono diversi tipi di prodotto. Le combinazioni possibili sono infinite e le condizioni da rispettare per ottenere la cedola o la rivalutazione del capitale possono essere moltissime.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le polizze index linked (quelle alienate da FWU sono definite unit linked
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           ,
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
             ma sono identiche)    funzionano come le obbligazioni index linked. L’unica differenza è la presenza di un’assicurazione sulla vita per il periodo della durata della polizza. Se il contraente, cioè chi ha stipulato la polizza index linked e ha versato il premio, muore prima della scadenza del periodo di investimento, i beneficiari riceveranno un importo calcolato secondo i termini previsti nel contratto. Ma l'obiettivo principale delle polizze index linked è l'investimento, non l’assicurazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Come si è detto, le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indicizzato) all’andamento di un determinato parametro. In questo tipo di contratti, l’indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario che riflette l’andamento dei prezzi al consumo ovvero alla possibilità concessa all’assicurato di partecipare alla performance delle riserve tecniche della stessa compagnia di assicurazione. Gli indici di riferimento sono in genere di tipo borsistico o azionario. In sostanza, è come se l’assicurato avesse investito in titoli azionari strutturati dal rendimento variabile a seconda dell’indice di riferimento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Già nel 2001 l’isvap con la circolare n. 451 era intervenuto per disciplinare alcuni aspetti delle polizze index-unit linked precisando quali sono gli indici di riferimento a cui ricollegare le prestazioni garantite da questo tipo di contratti. In particolare, secondo quanto specificato nella richiamata circolare, tali indici devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           a)	essere costruiti su strumenti finanziari, come definiti dall'art. 1 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito per brevità: TUF) e dai regolamenti di attuazione del citato decreto – quotati su mercati regolamentati;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           b)	essere pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza coerente con la valorizzazione prevista in polizza;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           c)	essere calcolati da soggetti terzi, indipendenti rispetto alla compagnia di assicurazione e agli emittenti gli strumenti finanziari su cui sono costruiti;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           d)	essere calcolati in base a criteri di determinazione, resi disponibili agli interessati, che disciplinino anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcuni degli strumenti finanziari su cui sono costruiti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per quanto riguarda gli «altri valori di riferimento» (per esempio un titolo strutturato) i requisiti di cui sopra devono sussistere per tutti i parametri o attivi sottostanti che, influenzando i profili di rischio/rendimento di detti «valori», ne determinano, direttamente o indirettamente, l’indicizzazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Venendo alla giurisprudenza in materia è da escludersi che tali polizze possano correttamente definirsi quali contratto di assicurazione sulla vita. Questo, per l’art. 1882 c.c., è infatti il contratto con il quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare all’assicurato un capitale o una rendita “al verificarsi un evento attinente alla vita umana”. Quelle in parola sono invece definite come polizze le cui prestazioni contrattuali sono direttamente collegate al valore di una quota connessa a fondi comuni.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Dopo aver negato la ricorrenza di un’assicurazione sulla vita – perché, come detto, la prestazione non è legata ad un evento attinente la vita umana, ma al valore di titoli –, i Tribunali, che si sono occupati della materia, sempre sulla base di tali circostanze concludono per la natura esclusivamente finanziaria di questi contratti e, per l’effetto, la loro soggezione alle normativa in materia d’intermediazione finanziaria, ossia, ratione temporis, il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Di qui la nullità del contratto per difetto di forma a norma dell’art. 23, richiedendo tale disposizione la preventiva stipulazione per iscritto del contratto generale d’investimento, altresì chiamato contratto quadro e master agreement, destinato a regolare tutti i rapporti negoziali tra cliente e intermediario. Difatti, per la giurisprudenza “Ove, nell'ambito di una polizza index linked, la prestazione della compagnia di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell'intermediazione mobiliare, con particolare riferimento a quelle relative alle operazioni inadeguate, qualora l'investitore abbia impegnato in detto contratto tutto o buona parte del suo patrimonio mobiliare”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="#sdfootnote1sym" target="_blank"&gt;&#xD;
      &lt;sup&gt;&#xD;
        
            1
           &#xD;
      &lt;/sup&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           . Orientamento confermato anche dal Tribunale di Parma
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="#sdfootnote2sym" target="_blank"&gt;&#xD;
      &lt;sup&gt;&#xD;
        
            2
           &#xD;
      &lt;/sup&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , secondo cui “Non può definirsi quale polizza vita il contratto che preveda un investimento finanziario che non sia finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale, la cui redditività sia esclusivamente legata a fenomeni di tipo finanziario, quali indici azionari o rendimenti dei fondi di investimento, e che non assicuri la restituzione alla scadenza del capitale versato”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La conclusione cui simo pervenuti trova oggi conferma nel d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. È questo, come noto, il decreto legislativo con il quale il legislatore ha aggiunto all’art. 1 d.lgs. n. 58/98 la lettera w bis, in forza della quale sono oggi soggetti alla disciplina dell’intermediazione finanziaria anche i “prodotti finanziati messi da imprese di assicurazione”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Se la vendita dele polizze emesse da FWU Life Insurance Lux S.A. deve ritenersi nulla per difetto di forma, deve agirsi nei confronti dell’alienante, con la speranza che questi abbia le somme necessarie per rifondere l’investimento con gli interessi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Se si tratta, come probabile, di banche o di società intermediarie, il recupero non sarà difficile.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In altre parole, chi ha investito in queste polizze ha ancora la speranza di ottenere la rifusione dell’investimento, sempre che, come detto, il c.d. promotore, che ha venduto il prodotto, abbia un patrimonio sufficiente per la restituzione
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;a href="#sdfootnote1anc" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           1
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Trib. Venezia 24 giugno 2010, in il caso.it
           &#xD;
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    &lt;a href="http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2373.php" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Trib. Parma 10 agosto 2010, in il caso.it
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      <pubDate>Tue, 04 Feb 2025 15:50:50 GMT</pubDate>
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      <title>Stop al pagamento delle rette RSA per i malati di Alzheimer</title>
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           Cassazione: stop al pagamento delle rette RSA per i malati di Alzheimer
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           Dopo 6 anni di ricorsi, l’avvocato parmigiano Franchi la spunta “Ora serve una legge, è un problema che guarda 1 milione di pazienti”
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           PARMA - Dopo oltre 6 anni, si riapre la battaglia legale portata avanti con determinazione dall’avvocato parmigiano Giovanni Franchi per conto di un cittadino milanese che chiedeva che il Servizio Sanitario Nazionale si facesse carico delle rette pagate per il ricovero della anziana madre affetta da Alzheimer, e nel frattempo mancata, presso la struttura milanese "Casa per coniugi". La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha accolto infatti il ricorso presentato dal legale su mandato del signor Marco Gaito, ribaltando la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la partecipazione economica del paziente alle spese di ricovero presso una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). La nuova sentenza riveste una importanza fondamentale: sono oltre 1 milione, infatti, i malati di Alzheimer in Italia e oltre 3 milioni le persone che in Italia sono quotidianamente coinvolte nella loro assistenza. La vicenda legale era cominciata nel gennaio del 2018 quando il signor Gaito si era opposto a un decreto ingiuntivo che gli intimava il pagamento di €22.031,04 più interessi di mora a favore di PRO.GES. Soc. Coop Sociale, per le rette di ricovero della madre presso la struttura "Casa per coniugi". Sia il Tribunale di Milano che la Corte d'Appello avevano respinto l'opposizione del signor Gaito ponendo a carico del signor Gaito il 50% dei costi delle rette e le spese processuali delle varie parti chiamate in causa (PRO.GES, ATS Milano e Regione Lombardia). Gaito, assistito dall’avvocato parmigiano Giovanni Franchi, un punto di riferimento in Italia per la tutela dei diritti dei consumatori, non si era dato per vinto però, ed a quel punto era ricorso in Cassazione, che ora gli ha dato ragione. La Suprema Corte ha sottolineato come, secondo la giurisprudenza consolidata, le prestazioni socio-assistenziali per pazienti affetti da malattie ingravescenti come l'Alzheimer e la demenza senile devono essere considerate inscindibilmente connesse alle prestazioni sanitarie, un legame che implica che l'intero costo di permanenza nelle RSA debba gravare sul Servizio Sanitario Nazionale (SSN): non solo i costi relativi alle cure sanitarie, dunque, ma anche quelli, molto onerosi, di ricovero e assistenza presso le RSA. Secondo la Cassazione, infatti, le cure sanitarie prevalgono sulle prestazioni assistenziali, in linea con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla legge n. 730 del 1983; i giudici di appello, invece, avevano considerato le cure ricevute dalla madre come prevalentemente assistenziali, ponendo a carico del signor Gaito parte dei costi. Il caso torna ora alla Corte d’Appello di Milano per un nuovo esame, segnando un passo importante nella tutela dei diritti delle famiglie che assistono pazienti affetti da patologie gravi e croniche, e garantendo una maggiore chiarezza sull'accesso alle cure gratuite. “Siamo molto soddisfatti per questa sentenza che consolida ulteriormente una giurisprudenza sempre più affermata secondo la quale, quando sono necessarie prestazioni sanitarie connesse all’infermità, nulla è dovuto, a titolo di retta di ricovero nelle RSA pubbliche o private convenzionate, dalla persona affetta da Alzheimer o da demenza e dal parente che ha sottoscritto il contratto. Ciò detto – osserva l’avv. Giovanni Franchi, che è anche presidente per l’Emilia Romagna della associazione Konsumer – è sempre più evidente come sia necessaria una legge che regoli la materia, rendendo non più necessario il ricorso ad inutili e costose cause civili basate su interpretazioni, seppure costanti, della legge di riforma sanitaria e di un DPCM del 2001 per costringere RSA e ASL a sospendere le loro pretese.”
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      <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 19:45:00 GMT</pubDate>
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